La legge elettorale campana: un'interpretazione delle pari opportunità
La legge regionale campana n° 4 del 27 marzo 2009 è una sorta di rilettura delle classiche quote rosa.
Cosa prevede:
- Possibilità per l'elettore di esprimere fino a due preferenze, ma di genere diverso:
Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza (art 4, comma 3);
- In ogni lista ogni sesso non può ottenere più di due terzi di rappresentanza cioè nell’art. 10 “rappresentanza di genere” c’è scritto che
In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.Inoltre, la legge dispone che: In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali;
- La rappresentanza in Consiglio di ogni circoscrizione elettorale, art 11: È garantita l’elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale;
- L’abolizione del listino presidenziale (tutti e 60 consiglieri saranno eletti dai cittadini) e l’attribuzione del premio di maggioranza alle liste, collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio, se il presidente ha conseguito più del 45% dei voti validi (e almeno il 55%, se il presidente ha ottenuto meno del 45%dei voti).
La legge elettorale, prima del suo genere in Italia, è stata votata da un ampia maggioranza sostenuta dal Pd, dall’ MpA, dall’Udc, da La Sinistra, da Italia dei Valori e dai Verdi mentre contrari sono stati i consiglieri del Pdl (ex Forza Italia e An) e Udeur e astenuti Massimo Grimaldi del Nuovo Psi e Vito Nocera di Prc.
Impugnata dal Governo per vizi formali e sostanziali a causa della doppia preferenza, considerata dannosa per le possibilità di scelta degli elettori, la legge 4/2009 è stata dichiarata legittima il 15 Dicembre scorso dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 4, comma 3 della stessa legge per cui, pienamente valida, la norma elettorale campana verrà utilizzata già alle prossime amministrative di Marzo.
In occasione del dibattito sulla legge regionale campana tenutosi qualche settimana fa presso la sede della neonata Fondazione Sudd, il Presidente Antonio Bassolino ha spiegato che questa legge è dalla parte delle donne, perché promuove la rappresentanza di genere anche nel Consiglio Regionale e non solo nella Giunta, mentre Il Ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna pur riconoscendo in questa legge un meccanismo antidiscriminatorio, ha sollevato il problema della selezione della classe dirigente che è a monte e che nei fatti ancora esclude o danneggia le donne. Soddisfatta è parsa invece Rosy Bindi, Presidente del Pd, che ha sottolineato come la questione di genere sia presente in particolare al Sud, per cui la legge elettorale campana, all’avanguardia rispetto alla legislazione dell’intero paese, rappresenta un segnale forte e positivo; la Bindi ha poi espresso anche l’auspicio che le candidature femminili non servano solo come supporto elettorale per quelle maschili, altrimenti la legge elettorale rischierebbe di fallire immediatamente nella sfida che si è posta.
Gloria Esposito, 07/02/2010
