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Registrazione presso il Tribunale di Torino n. 36 del 17/06/2009
Direttore Responsabile Rosanna Caraci

 

La normalità della devianza (prima parte)

Se per devianza (da deviare = allontanarsi dalla via) si intende l'allontanamento da ciò che è considerato comunemente normale e se ciò che costituisce il metro di misura per ciò che facciamo rientrare nella normalità è, in sostanza, frutto di una convenzione più o meno mutevole nel tempo, allora, senza una società organizzata e, dunque, senza norme giuridiche e sociali, non esiste devianza (né reato), perché in assenza di una regola non può esserci trasgressione.

Se per devianza (da deviare = allontanarsi dalla via) si intende l'allontanamento da ciò che è considerato comunemente normale e se ciò che costituisce il metro di misura per ciò che facciamo rientrare nella normalità è, in sostanza, frutto di una convenzione più o meno mutevole nel tempo, allora, senza una società organizzata e, dunque, senza norme giuridiche e sociali, non esiste devianza (né reato), perché in assenza di una regola non può esserci trasgressione.

Si pongono, allora, alcune questioni fondamentali, attorno alle quali sono state costruite numerose e opposte teorie e da cui è scaturito un dibattito tuttora acceso e tuttora privo di una risposta univoca e definitiva: la criminalità è una realtà ontologico-naturalistica1 o, piuttosto, una realtà giuspositivistica, cioè una creazione politico-sociale2? O, più semplicemente, criminali si nasce o si diventa?

E, soprattutto, se dovessimo concludere che le condotte considerate devianti sono stabilite dalla società, talvolta indipendentemente da una loro intrinseca pericolosità, ma, piuttosto, in base a interessi e priorità di tutt'altra natura, compresi quelli economici, dove è possibile (se è possibile) tracciare una linea di demarcazione che separi noi "normali" da loro " devianti"?

Prima di proseguire, è bene precisare brevemente che mentre il concetto di reato ha natura strettamente giuridica, nascendo come conseguenza del fatto che una certa condotta è stata prevista e punita dalla legge penale, quello di devianza deriva, invece, da un giudizio sociale ed è legato alla violazione di norme, appunto, sociali. I due concetti, pertanto, non sempre coincidono: se si può dire che ogni condotta criminale è anche deviante, non si può dire che ogni condotta deviante sia necessariamente anche criminale.

I reati rappresentano, infatti, solo una parte di ciò che viene normalmente considerato deviante, né ogni crimine viene percepito come sintomo di devianza. Si pensi, ad esempio, ai cosiddetti reati bagatellari (come l'ingiuria, che altro non è che un insulto) e ai reati senza vittima (ad esempio i delitti contro il sentimento religioso).

Viceversa, rientrano nel campo della devianza anche condotte che non trovano posto nell'ambito penale, non essendo perseguite giudizialmente, ma i cui autori vengono generalmente etichettati come soggetti diversi (è il caso della prostituzione, dell'alcolismo, delle parafilie o delle condotte cosiddette borderline, solo per citarne alcune).

Se si ritiene, in accordo con le tesi storicistico-sociologiche, che il meccanismo che porta alla criminalizzazione di una condotta abbia la sua origine proprio nella creazione di una norma alla cui violazione è collegata l'attribuzione di una identità criminale/deviante, allora la conclusione che se ne può trarre è che non si violano le norme in quanto devianti, ma si è devianti perché si è violata una norma. Ma poiché le norme vengono poste dalla società anche in base alle credenze e alle conoscenze tipiche del periodo storico, è inevitabile che subiscano delle modifiche più o meno evidenti. Per fare un altro esempio, l'omicidio, pur essendo sempre stato considerato uno dei reati più gravi nella nostra cultura, fino a non molto tempo fa se commesso per motivi d'onore, non solo veniva punito in modo decisamente più lieve3, ma era anche socialmente accettato.

Al contrario, se si ritiene che tutti i reati costituiscano anche avvenimenti socialmente pericolosi e che i delinquenti rappresentino degli elementi di disturbo per la società, poiché con le loro condotte metterebbero in pericolo o danneggerebbero le basi stesse della convivenza civile, allora non solo dovrebbero essere punite anche condotte non espressamente previste dalla legge penale, in quanto pericolose, ma, viceversa, non dovrebbero essere considerati punibili i reati che siamo privi di una concreta ed effettiva pericolosità. In realtà, non si può negare che, a fronte di una parte variabile nel tempo, esiste un nucleo costante di azioni criminalizzate pressoché da sempre (sono i così detti delitti naturali, omicidio e furto per citare solo gli esempi più immediati), anche se entro confini che si sono allargati o ristretti nelle diverse epoche, poiché lesive di beni di primaria importanza, il cui rispetto è sempre stato ritenuto fondamentale per una pacifica convivenza tra individui.


Note
(1) Secondo un approccio che può essere biologico, morfologico, psicologico o psicoanalitico (per citare solo alcuni degli esponenti di questi indirizzi: Lombroso, Sheldon, De Greeff, Pinatel, ...)
(2) Secondo un approccio per lo più di tipo sociologico (Sutherland, Durkheim, Merton, Cohen, Cloward e Ohlin,...)
(3) L'art. 587 Codice Penale, che affermava "Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale con il coniuge, con la figlia o con la sorella" è rimasto in vigore fino al 1981.
Copyright 2009, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. lorena. (2009, December 01). La normalità della devianza (prima parte). Retrieved February 10, 2012, from conTESTI.eu Web site: http://www.contesti.eu/scienze/criminalia-la-normalita-della-devianza-prima-parte. This work is licensed under a Creative Commons License Creative Commons License